Accertamento dell’invalidità civile - La domanda

Marzo 18th, 2009

Può presentare domanda di visita di accertamento di invalidità civile qualsiasi persona, maggiorenne o minore (senza limiti di età) che abbia una qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico.

La menomazione è caratterizzata dall’anomalia, difetto o perdita (che può essere momentanea o permanente) di un arto, organo o tessuto od altra struttura del corpo, compreso il sistema delle funzioni mentali.

La domanda
La domanda deve essere presentata alla Commissione Medica della ASL competente per territorio, ossia quella di effettiva residenza dell’interessato, su un modello prestampato dell’ASL contenente le seguenti informazioni:

  • dati anagrafici
  • autocertificazione nella quale bisogna dichiarare che la menomazione non è dipendente da causa di lavoro, servizio o causa di guerra
  • impegno a comunicare ogni variazione di quanto sottoscritto.

Alla domanda va allegata

  • la certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale certificazione deve essere fatta dal medico curante
  • Inoltre si può allegare “documentazione medica” di carattere clinico - sanitario, a sostegno di quanto attestato dal certificato medico
  • In caso la richiesta venga fatta durante il periodo di ricovero è necessario allegare alla domanda lo status clinico del paziente, rilasciato dal medico del reparto in cui è ricoverato.

Nel caso di domanda intesa ad ottenere:

Indennità di accompagnamento
E’ necessario che tali certificazioni mediche contengano le seguenti diciture:
“persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” oppure “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.

Indennità di frequenza
Bisogna che sul certificato medico sia indicata la seguente dicitura:
“difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”.

Per i minori e gli interdetti
La domanda deve essere presentata dal legale rappresentante o il tutore.

Durante la visita

  • Al momento della visita medica dovrà essere consegnata tutta la documentazione sanitaria riguardante la patologia già dichiarata nella certificazione redatta dal medico curante
  • Il richiedente potrà farsi assistere da un medico di fiducia se lo ritiene opportuno.

Visita domiciliare - Impossibilità di presentarsi a visita
Nel caso l’interessato si trovi nell’impossibilità di presentarsi presso la commissione medica, può chiedere la visita domiciliare, motivando l’impedimento con idonea documentazione medica (art. 1, comma 7, DPR 698/94).
Se la persona invalida non è in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare.

Da precisare che
Questo impedimento non deve essere inteso necessariamente come un problema legato soltanto alla capacità deambulatoria, ma deve essere riferito all’insieme di situazioni, che sono già state specificate nella documentazione medica, che rendono difficoltoso lo spostamento dell’invalido.

Richiedente ricoverato o domiciliato presso altra ASL
Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda ASL diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l’accertamento in rogatoria
La richiesta di accertamento va presentata all’Azienda ASL di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell’Azienda ASL ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l’esito alla Commissione competente che provvede ad emettere il certificato con l’indicazione della relativa percentuale.

Aggravamento
Per fare richiesta di aggravamento l’istanza deve sempre essere presentata alla presso l’Azienda ASL competente per territorio.

Invalidità derivanti da cause diverse
Se è stata riconosciuta un’invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio non è possibile ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile per lo stesso evento o causa.

Visite di revisione
I procedimenti di revisione possono essere disposti quando la persona invalida sia in età evolutiva o quando vi sia una diagnosi provvisoria sul grado di invalidità. La revisione diventa obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età (18 anni).

Visite unificate
Per quanto riguarda le visite per il riconoscimento dell’invalidità e dell’handicap, l’art. 6, comma 1 della Legge 80/2006 ha introdotto alcune novità a proposito della semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità, offrendo la possibilità, a richiesta dell’interessato, di unificazione delle visite di accertamento.

Malati oncologici
L’art. 6 al comma 3-bis della Legge 80/06 fa riferimento ai malati oncologici, per i quali è previsto un iter di accertamento accelerato. L’accertamento deve essere effettuato dalle commissioni mediche delle ASL entro quindici giorni dalla domanda dell’interessato. La norma, inoltre, stabilisce che gli “esiti dell’accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti”.

Consultare:
Indennità di accompagnamento per le persone affette da patologie oncologiche

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