Fondo nazionale e regionale
Novembre 17th, 2008
E’ istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 13), finanziato annualmente attraverso il bilancio dello stato. Sulla base dello stato di applicazione della norma e di utilizzo dei fondi accreditati il fondo ripartisce tra le regioni le sue dotazioni finanziarie.
| Anno | Finanziamenti stanziati |
| 1999 | 20, 65 milioni di Euro (40 miliardi di lire) |
| 2000 | 31 milioni di Euro (60 miliardi di lire) |
| 2001 | |
| 2002 |
Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 14). Il fondo è alimentato dai fondi nazionali, dalle sanzioni previste per i datori di lavoro inadempienti, dalle oblazioni delle aziende esonerate e da contributi di diversa origine. Il fondo è gestito da un comitato regionale in cui sono rappresentati sindacati, imprenditori ed è destinato a finanziare tutte le iniziative di sostegno dei percorsi di inserimento lavorativo.
In particolare, eroga:
- contributi agli enti che svolgono attività rivolta al sostegno ed all’integrazione;
- contributi aggiuntivi (rispetto ai rimborsi forfetari);
- ogni altra provvidenza in attuazione di questa legge
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Categorie: Legge 68/99 |






















